Approfondimenti di Tecnica Assicurativa

Carrelli e muletti

La movimentazione di veicoli a motore all’interno delle aree aziendali aperte all’accesso di terzi, comporta problemi assicurativi non facilmente risolvibili.
Sovente all’interno di tali aree circolano veicoli a motore, quali carrelli elevatori e macchine operatrici, non assicurati per la Responsabilità Civile Auto (RCA) ai sensi della Legge n.990/69, in quanto erroneamente si ritiene che le aree aziendali siano private, non equiparate ad uso pubblico, e che quindi i veicoli ivi circolanti non siano soggetti all’assicurazione obbligatoria RCA.
Qualora i piazzali aziendali siano equiparabili ad aree ad uso pubblico, i danni provocati all’interno di dette aree da carrelli o macchine operatrici, non assicurati con polizza RCA obbligatoria, non siano coperti e restino quindi a carico delle Aziende proprietarie di detti veicoli i danni provocati a terzi.
Né tali danni possono essere coperti dall’assicurazione generale RCTO delle Aziende, in quanto tale polizza prevede un’esplicita esclusione per i danni derivanti da circolazione stradale, rientranti nella RCA obbligatoria.

Per attenuare le conseguenze negative derivanti dalla circolazione delle macchine operatrici è necessario che le Aziende adottino le seguenti precauzioni:
· Regolino l’accesso ai piazzali aziendali mediante appositi dispositivi (cancelli, sbarre, etc) in modo da potere invocare, in caso di sinistro, l’effettivo carattere privato dell’area, con conseguente copertura dei danni a terzi nell’ambito dell’assicurazione RCTO.
· Assicurino con polizza RCA obbligatoria i carrelli e/o le macchine operatrici circolanti all’interno delle aree aziendali che, in assenza di predetti requisiti, possono essere qualificate come aree equiparate ad uso pubblico.
· Assicurino con polizza RCA obbligatoria i carrelli e/o le macchine operatrici circolanti su strada pubblica, anche solo saltuariamente (ad esempio per le operazioni di carico e scarico di veicoli fermi sulla pubblica strada ovvero per attraversamento della via pubblica per recarsi da uno stabilimento all’altro).
Qualora tali veicoli non siano immatricolati ma siano autorizzati alla circolazione saltuaria su strade ad uso pubblico ai sensi del D.M 28/12/1989, talune Compagnie (non tutte!!) sono disposte a prestare l’assicurazione RCA.
Ricordiamo che, per circolare su una strada pubblica (o su un’area ad essa equiparata), le macchine operatrici e/o i carrelli, come qualsiasi altro veicolo a motore, devono soddisfare i seguenti requisiti (salvo il caso della circolazione saltuaria su strade ad uso pubblico ai sensi del D.M 28/12/1989):
· Essere dotati, tra gli altri, dei seguenti dispositivi (art. 106/2 Codice della Strada):
– Segnalazione visiva e illuminazione.
– Freni.
– Segnalazione acustica.
– Specchietto retrovisore.
· Essere immatricolati presso la Motorizzazione Civile e dotati di carta di circolazione (art. 114/2 Codice della Strada).
· Essere muniti di targa identificativa (art. 114/4 Codice della Strada).