Approfondimenti di Tecnica Assicurativa

Infortuni del conducente

La tua auto è sicuramente ben protetta ma il guidatore spesso non è tutelato.
Infatti, in caso di incidente stradale nel quale ci troviamo coinvolti con responsabilità da parte nostra, nessuno pagherà i nostri danni fisici. Tutti gli occupanti la vettura, per i danni corporali rivestono la qualifica di terzi. Soltanto il conducente colpevole dell’incidente non può beneficiare dell’assicurazione obbligatoria.
La soluzione a questo tipo di problema è la stipulazione di una polizza infortuni a tutela dell’integrità fisica del guidatore.
L’assicurazione in questo caso copre gli infortuni che abbiano come conseguenza la morte o l’invalidità permanente del guidatore a seguito dell’incidente subito mentre era alla guida del proprio autoveicolo.
In via prioritaria però l’assicurazione infortuni viene prestata in forma completa, cioè tanto per l’attività professionale quanto per quella extraprofessionale. Solamente per le attività per le quali è possibile una netta distinzione fra attività professionale e attività extraprofessionale è possibile rilasciare coperture per gli infortuni avvenuti durante lo svolgimento dell’una o dell’altra attività.
Estrema attenzione in fase di stipulazione del contratto deve essere rivolta ad un elemento che spesso si tende a sottovalutare ovvero alle franchigie. La franchigia è quella parte di danno, solitamente espressa in termini monetari, che contrattualmente resta a carico dell’assicurato.
La funzione della franchigia è di cointeressare l’assicurato alla gestione del rischio, quindi di prevenire i danni ed attenuare il costo della copertura assicurativa, assumendo in generale due forme: la franchigia assoluta e quella relativa.
La franchigia assoluta è quella parte del danno che contrattualmente rimane a carico dell’assicurato.
La franchigia relativa (detta anche pagamento integrale eccedendo) non comporta risarcimenti qualora il danno sia inferiore o pari alla franchigia stessa. Viceversa, il risarcimento viene corrisposto per intero.
Nell’assicurazione infortuni la franchigia non è espressa in valori monetari, ma in punti percentuali d’invalidità permanente od in giorni d’inabilità temporanea che non vengono indennizzati dall’assicuratore.La funzione della franchigia nell’assicurazione infortuni è quella di ridurre il peso degli indennizzi per quei sinistri che comportano lesioni di modesta entità che non incidono, né in via permanente né in via temporanea, sull’efficienza fisica dell’assicurato.
E’ consuetudine articolare le franchigie in modo differenziato in funzione del capitale assicurato secondo uno schema che orientativamente è il seguente:
· sulla somma assicurata fino a € 100.000 non viene liquidata alcuna indennità se l’invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 3%;
· sulla somma assicurata eccedente € 100.000 e fino a € 200.000, non viene liquidata alcuna indennità se l’invalidità permanente è di grado non superiore al 5% della totale; se invece l’invalidità permanente è superiore al 5% della totale viene liquidata l’indennità solo per la parte eccedente;
· sulla somma eccedente € 200.000, non viene liquidata alcuna indennità se l’invalidità permanente è di grado non superiore al 10% della totale; se invece l’invalidità permanente è superiore al 10% della totale, viene liquidata l’indennità solo per la parte eccedente.
Esponiamo un esempio di calcolo dell’indennizzo in un contratto che prevede un capitale di € 250.000, ed un’invalidità permanente accertata del 18%;

a) scaglione fino a € 100.000

€ 100.000 x (18 – 3)/ 100 = € 15.000 di indennizzo

b) scaglione da € 100.000 a € 200.000

€ 100.000 x (18 – 5)/100 = € 13.000 di indennizzo

c) scaglione superiore a € 200.000

€ 50.000 x (18 – 10)/100 = € 4.000 di indennizzo

totale indennizzo € 32.000

Analogo criterio di calcolo viene adottato per l’inabilità temporanea in funzione dell’entità della somma assicurata.
Si riscontra spesso nella pratica che le franchigie di cui sopra vengono eliminate totalmente nel caso di invalidità permanenti gravi (superiori al 20%/30%).
Fondamentale diventa quindi l’utilizzo di contratti che penalizzino al minimo l’assicurato.
La MINOPOLI INSURANCE BROKER ha stipulato convenzioni con primarie compagnie che prevedono franchigie e condizioni contrattuali di assoluto favore per i nostri clienti. Importante è anche l’utilizzo delle Tabelle INAIL che supervalutano il grado di invalidità permanente rispetto alle tabelle ANIA.
Vedi approfondimento “Polizze infortuni e invalidità permanente”