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La clausola claim’s made è illegittima: parole della Cassazione

La Suprema Corte nella Sezione III civile della Sentenza del 28 aprile 2017 n. 10506, a proposito della Clausola Claim’s made si è espressa in questi termini: “Una clausola di questo tipo, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulata da un soggetto esercente Ia professione sanitaria, ed a copertura del rischi propri di questa, non appare destinata a perseguire interessi meritevoli di tutela, sotto nessuno del tre aspetti enucleati poc’anzi, nell’esordio del presente paragrafo”.

Gli aspetti presi in considerazione di cui sopra sono:

  • attribuire ad una delle parti un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita per l’altra;
  • porre una delle parti in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all’altra;
  • costringere una delle parti a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti.

La pronuncia termina con il seguente principio di diritto:
La clausola c.d. claim’s made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto della quale Ia copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto Ia richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma secondo, c.c., in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione.