Approfondimenti di Tecnica Assicurativa

LA “LEGGE GELLI” E LE RELATIVE NOVITA’

 

La legge n. 24/2017 (legge Gelli) è entrata in vigore lo scorso primo aprile e introduce una disciplina normativa in tema di rc professionale medica che coinvolge molti aspetti che erano finora affidati ai tribunali in caso di vertenze giudiziali. La nuova legge conferma come “Contrattuale” la responsabilità civile delle strutture sanitarie ospedaliere o socio sanitarie pubbliche e private per i fatti colposi/dolosi del personale sanitario e ausiliari (anche se scelti dai pazienti e non dipendenti della struttura stessa) e stabilisce come “Extracontrattuale” la responsabilità del medico/esercente la professione sanitaria.

In caso di responsabilità contrattuale l’onere della prova è a carico della struttura stessa e il fatto si prescrive in dieci anni; in caso di responsabilità extracontrattuale, invece, l’onere della prova è a carico del danneggiato e il termine di prescrizione è di cinque anni.

La legge Gelli in ambito penale (art. 590 ter del codice penale rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”) prevede che il medico che involontariamente provochi la morte o la lesione personale del suo assistito risponda dei reati di cui agli art. 589 e 590 solo in caso di colpa grave (escluso quando siano rispettate le pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida).

Viene introdotta anche una novità in merito all’obbligo di promuovere in alternativa alla procedura di mediazione già prevista una Consulenza tecnica preventiva tesa alla composizione della lite. Tutte le parti (comprese le assicurazioni) hanno l’obbligo di partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo; in caso di mancata partecipazione il giudice può condannare le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio oltre che a una pena pecuniaria.

Altra importante novità è la possibilità del soggetto danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’impresa assicurativa, la quale ha a sua volta diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe contrattualmente avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. A maggiore tutela dei soggetti danneggiati è previsto quindi che tutte le strutture sanitarie ed i medici esercenti abbiano l’obbligo di assicurarsi.

Inoltre, nasce il Garante per il diritto alla salute (ruolo affidato all’Ufficio del Difensore civico): si tratta di una figura a cui fare riferimento per segnalare eventuali problematiche all’interno del sistema sanitario.

Vi è ora l’obbligo di trasparenza delle prestazioni sanitarie: è previsto infatti che entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto la direzione sanitaria ha l’obbligo di fornire la documentazione clinica del paziente, possibilmente in formato elettronico.

Infine, la riforma prevede che venga istituito un Fondo di garanzia che risarcisca i danni da responsabilità medica in caso il danno sia di importo maggiore rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o dal medico, o qualora questi risultino assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o vi venga posta successivamente (questo ovviamente nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie del Fondo stesso).