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Copertura Assicurativa Obbligatoria per gli Amministratori di Condominio

E’ entrata in vigore il 18 giugno 2013 quanto approvato definitivamente il 20 novembre 2012 in Commissione Giustizia del Senato e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2012 n.293,la L.n. 220 del 11/12/2012 recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” che prevede la variazione della normativa degli immobili in condominio così come disciplinata dal codice civile.

In particolare, l’intento della riforma è quello di definire un profilo più responsabile e trasparente della gestione condominiale, nell’esclusivo interesse dei condomini ed a garanzia degli interessi dei terzi, in modo che il ruolo e le funzioni dell’amministratore di condominio ne escano rafforzati. Ed è proprio a tal proposito che gli articoli 9 e 10 della suddetta legge si occupano della figura dell’amministratore di condominio e stabiliscono le regole relative alla nomina, alla revoca e agli obblighi di quest’ultimo, mentre gli articoli 1129 e 1130 del codice civile ne definiscono i poteri, le responsabilità su di esso incombenti ed i conseguenti casi di revoca per violazione dei suoi doveri.

La nomina dell’amministratore di condominio diventa ora obbligatoria quando i condomini sono più di otto, il mandato dura due anni, l’incarico può essere svolto soltanto da chi possiede requisiti di “onorabilità” (godimento dei diritti civili e niente condanne per delitti contro pubblica amministrazione, fede pubblica e patrimonio), da chi è in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e da chi ha frequentato un corso di formazione iniziale (salvo il caso in cui l’amministratore abbia svolto tale attività almeno un anno negli ultimi tre), è prevista comunque la frequentazione successiva di corsi di formazione periodica.

L’amministrazione deve garantire la trasparenza finanziaria nella gestione condominiale; al momento della nomina (o del rinnovo) dell’incarico deve specificare, oltre i propri dati anagrafici e fiscali, anche l’ammontare del compenso richiesto, deve aprire un conto corrente intestato al condominio sul quale dovranno transitare, in modo esclusivo, le entrate e le uscite condominiali, nonché comunicare gli estremi della polizza assicurativa Rc professionale, la cui stipula ora è obbligatoria.

Il mercato dei Lloyd’s fornisce già da tempo una copertura di Rc professionale per questa figura professionale strutturata nella forma “All Risks”, tipica del mercato assicurativo anglosassone: sono comprese tutte le attività rientranti nelle competenze professionali degli amministratori di condominio, come definite da leggi, normative statali, regionali e regolamenti, tranne ciò che risulta esplicitamente escluso.

Principali caratteristiche della polizza:

Forma dell’assicurazione Claims Made;

Oggetto della copertura: gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a cagione del fatto colposo, di errore o di omissione, commessi nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata;

Massimali: da € 250.000,00 a € 2.000.000,00;

Franchigia: € 500,00;

Retroattività: 2 anni;

Clausola Tacito Rinnovo;

Clausola Continous Cover, introdotta al fine di tutelare maggiormente gli Assicurati. Tale clausola infatti obbliga gli Assicuratori ad indennizzare l’Assicurato anche per le richieste di risarcimento derivanti da circostanze note precedentemente alla decorrenza della polizza e non denunciate, purché vi sia continuità di copertura con polizze Lloyd’s e che tale mancata denuncia agli Assicuratori non sia imputabile a dolo dell’Assicurato.

Confermiamo la nostra disponibilità a fornire eventuali delucidazioni in merito, nonché a formulare un’offerta economica sulla base delle vostre specifiche esigenze sia per il singolo professionista che per le associazioni di categoria.

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