I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile
Nella gestione di un contratto assicurativo il termine di prescrizione assume un’importanza fondamentale in materia di diritto all’indennizzo in caso di sinistro.
Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e può essere interrotto dalla comunicazione scritta dell’assicurato alla Compagnia dalla quale si evinca la manifestazione della volontà di ottenere un indennizzo.
Continua
La prescrizione del diritto all’indennizzo dell’assicurato
