Il nostro ordinamento giuridico tutela la trasmissione del patrimonio nell’ambito della famiglia anche attraverso il diritto riconosciuto a taluni famigliari – i legittimari – di impugnare e rendere inefficaci le donazioni. L’articolo 563 del Codice Civile prevede, infatti, che i legittimari, cui la legge riserva una quota di eredità, possano rientrare in possesso di una proprietà che in passato è stata oggetto di donazione oppure ottenerne il controvalore monetario.
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Assicurazione Donazioni
