La fideiussione a garanzia degli anticipi

La fideiussione a garanzia degli anticipi Il costruttore è obbligato, prima o contestualmente alla stipula di un contratto di trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, pena la nullità del contratto stesso, a produrre e consegnare all’acquirente una fideiussione, anche secondo previsto dall’art. 1938 C.C., di un importo pari alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e deve ancora riscuotere dall’acquirente stesso prima del trasferimento della proprietà (con eccezione del saldo prezzo e della quota oggetto di un mutuo).

La copertura decennale postuma sull’immobile

Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’art. 1669 del C.C., derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione che si manifesteranno successivamente alla vendita dell’immobile.

Il Risarcimento Diretto

Il Codice delle Assicurazioni (D.Lgs n. 209/2005) agli artt. 149 e 150 prevede la procedura di risarcimento diretto per i sinistri RC Auto e rinvia, per la sua disciplina, ad un Regolamento che è stato già emanato (DPR n. 254/2006 del 18/07/2006)

La copertura RCO

L’importanza della Garanzia RCO Non sempre è chiaro per quale motivo occorre estendere la copertura di Responsabilità Civile ai dipendenti o ai parasubordinati, i quali sono già assicurati presso l’INAIL. In realtà l’estensione della copertura a questi soggetti è necessaria per i motivi che andremo a spiegare.

Carrelli e muletti

La movimentazione di veicoli a motore all’interno delle aree aziendali aperte all’accesso di terzi, comporta problemi assicurativi non facilmente risolvibili. Sovente all’interno di tali aree circolano veicoli a motore, quali carrelli elevatori e macchine operatrici, non assicurati per la Responsabilità Civile Auto (RCA) ai sensi della Legge n.990/69, in quanto erroneamente si ritiene che le aree aziendali siano private, non equiparate ad uso pubblico, e che quindi i veicoli ivi circolanti non siano soggetti all’assicurazione obbligatoria RCA.

Minopoli Insurance Broker