L’art. 3 co.5 lett.e in materia di nuovi obblighi dei professionisti impone a tutela del cliente la stipula di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
La maggiore copertura garantita dalle nostre polizze All Risks permette anche a banche, società di leasing, aziende installatrici, di offrire un servizio migliore ai propri clienti fornendo un impianto sicuro ed ampiamente tutelato in operatività e valore con una soluzione assicurativa completa.
La tua auto è sicuramente ben protetta ma il guidatore spesso non è tutelato.
Infatti, in caso di incidente stradale nel quale ci troviamo coinvolti con responsabilità da parte nostra, nessuno pagherà i nostri danni fisici. Tutti gli occupanti la vettura, per i danni corporali rivestono la qualifica di terzi. Soltanto il conducente colpevole dell’incidente non può beneficiare dell’assicurazione obbligatoria.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione l’11 novembre con la sentenza n.26972, hanno finalmente reso una definizione unitaria della nozione di “danno non patrimoniale” superando i rompicapo delle distinzioni tra danni esistenziali e danni morali, ed evitando le possibilità di duplicazioni risarcitorie. In sintesi, ogni sofferenza morale,ogni pregiudizio di interessi inerenti la persona privi di rilevanza economica, integrano un danno non patrimoniale.
Tutela degli acquisti di immobili “sulla carta”
Con la pubblicazione del D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2005, n. 155, è stato approvato lo schema di decreto legislativo recante le disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, in attuazione alla Legge delega 2 agosto 2004 n. 210.